Art. 11
Modalità di erogazione delle assegnazioni
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Capo II del presente Titolo - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 9, comma 6, - si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli enti locali.