Art. 10
Ripartizione dei fondi
1. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con l' articolo 6, commi 2 e 3, ai Comuni con l' articolo 7, comma 2, alle Comunità montane con l' articolo 9, commi 2, 3 e 4, e alla Comunità collinare con l' articolo 9, comma 2, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all'
articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. La ripartizione dei fondi assegnati alla Province con l' articolo 6, comma 5, ai Comuni con l' articolo 7, comma 3, ai Comuni capoluogo con l' articolo 8, comma 1, ai Comuni di supporto comprensoriale con l' articolo 8, comma 2, viene effettuata con i criteri e le modalità previsti rispettivamente dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'
articolo 10, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
3. Ai fini della determinazione della popolazione residente e dell' estensione territoriale dei singoli Comuni si applica il disposto dell' articolo 10, commi 7 e 8, della
legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.