Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Partecipazione della Regione al progetto informativo agricolo << Agrivideotel 2 >>. Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1980, n. 42, 20 novembre 1982, n. 80 e 2 maggio 1988, n. 26.
Art. 3
1. All' articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, con il termine << bestiame >> si intendono tutte le specie animali allevate.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.