Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Art. 4 ter
1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).
2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 15/2022
4 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 15/2022
5 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 9, L. R. 13/2023
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 13/2023