Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Art. 4
 
1. In via di prima applicazione della presente legge i Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, nell' ambito dei programmi di intervento deliberati dall' Amministrazione regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 possono richiedere entro il termine previsto al comma 1 del precedente articolo 2 l' integrazione della contribuzione relativamente alle spese riguardanti la redazione dell' indagine geologica prevista dalle vigenti leggi statali e regionali anche qualora gli strumenti urbanistici siano gią stati adottati.