Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Art. 3
2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all' articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.
2 bis. Il contributo giā concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 č confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/1992
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 20, L. R. 30/2007