Art. 3
1. L' erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell' articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell' avvenuta esecutivitā della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all'
articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o dell' emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell' avvenuta esecutivitā della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'
articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991.
2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all'
articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.
2 bis. Il contributo giā concesso alla data di entrata in vigore della
legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 č confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/1992
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 20, L. R. 30/2007