Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Art. 2
2. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili č approvato dalla Giunta regionale.
3. Ai fini della concessione delle sovvenzioni, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine, non superiore a due mesi, entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto urbanistico.
4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio č autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti giā costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1992
2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 19/1992
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 30/2007
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 19, L. R. 30/2007
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 25/2016
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 7, L. R. 20/2018