Legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Art. 1
1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.
1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovraccomunale, sentita la competente Commissione consiliare.
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), incentivi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'informatizzazione dei piani strutturali comunali (PSC) di cui all'articolo 15 della citata legge regionale 5/2007.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 74, comma 2, L. R. 34/1997
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2001
3 Articolo interpretato da art. 4, comma 44, L. R. 15/2005
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 17, L. R. 30/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 48, L. R. 27/2014
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
7 Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
8 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2016
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 20/2018
10 Parole soppresse al comma 1 quater da art. 4, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.