Art. 2
1. Per le finalità previste dall' art. 1 è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.6.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione XI - il capitolo 1361 (1.1.210.3.11.33.) con la denominazione << Spese per l' acquisto di alloggi costruiti o da costruire nel comune di Gradisca d'Isonzo da cedere al Ministero della difesa in permuta di immobili localizzati nei comuni di S. Giorgio di Nogaro, Latisana e Precenicco >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.800 milioni per l' anno 1989.
3. All' onere di lire 2.800 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.
4. Sul precitato capitolo 1361 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.