Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO III
 UTILIZZAZIONE DI ASSEGNAZIONI STATALI
Art. 79
 Zootecnia
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 810 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 810 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2020.
3. L' onere complessivo di lire 2.430 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al predetto onere di lire 2.430 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 6469 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2020 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. All' onere relativo alle annualità successive al 1991 si fa fronte come segue:
a) alle annualità autorizzate dal 1992 al 2001 con l' assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
b) alle annualità autorizzate dal 2002 al 2020 mediante l' utilizzo parziale, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 148 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1992 sono revocate.
Art. 81
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno quinquennale di lire 2.941 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
2. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.941 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 8.823 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.823 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.941 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità relative agli anni 1992 e 1993 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno quinquennale di lire 575 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
7. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 575 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
8. L' onere complessivo di lire 1.725 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
9. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 1.725 milioni, suddiviso in ragione di lire 575 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Le annualità relative agli anni 1992 e 1993 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno decennale di lire 35 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
12. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
13. L' onere complessivo di lire 105 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
15. Le annualità relative agli anni dal 1992 al 1998 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.