Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1989- 1991
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1989
Art. 16
 
1. Il limite di impegno di lire 332.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, iscritto nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 797 dell' 11 settembre 1978, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, gią ridotto di lire 320.225.840 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 7.934.260 a decorrere dall' anno 1989, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualitą relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1989 al 1997, vengono ridotte di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 23.802.780, suddiviso in ragione di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa complessiva di lire 12.869.209.428, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l' anno 1999 e di lire 44.257.000 per l' anno 2000, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, in relazione all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritta sui capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, viene ridotta di complessive lire 13.156.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1999 e di lire 638.000 per l' anno 2000, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
6. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 3.414.000, suddiviso in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
7. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18
 Assunzione mutui per l' attuazione di interventi
nel settore delle opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare nell' anno 1989, ai sensi dell' articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, appositi mutui di complessive lire 7.000 milioni da destinare all' esecuzione delle seguenti opere acquedottistiche per gli importi singolarmente sottoindicati:
a) realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento per lire 6.077.500.000;
b) realizzazione e completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli per lire 922.500.000.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 2329 (2.1.210.3.08.16.) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.077.500.000 per l' anno 1989;
b) capitolo 2330 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione, la realizzazione ed il completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 922.500.000 per l' anno 1989.

Art. 19
 
1. Alla copertura della spesa di lire 218.740.250.000 - relativa all' anno 1989 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 73.615.500.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II e con l' articolo 83, (lire 145.124.750.000), si provvede:
a) per lire 3.190 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 1.419 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 2841 - lire 229 milioni;
- capitolo 2927 - lire 380 milioni;
- capitolo 6288 - lire 508 milioni;
- capitolo 6290 - lire 63 milioni;
- capitolo 6292 - lire 169 milioni;
- capitolo 6294 - lire 70 milioni;
c) per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - Rubrica n. 28 - Partita n. 1;
d) per le restanti lire 213.131.250.000, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

2. Alla copertura della maggiore spesa di lire 36.426.500.000 per l' anno 1990, prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 74 e 83, si provvede:
a) per lire 1.000 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 30.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 per le somme sottospecificate:
- lire 20.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 3;
- lire 10.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
c) per lire 5.426.500.000, con le disponibilitą derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).

3. Alla copertura della maggior spesa di lire 18.526.250.000 per l' anno 1991 prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 38, 41, 49, 52, 53, 56, 57, 62, 68, 69, 72, 74 e 83 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 - Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
b) per lire 8.526.250.000 con le disponibilitą derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).