1. Al
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze. >>.