Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 82
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è confermata per il triennio 1989-1991 l' autorizzazione di spesa a fronte degli stanziamenti iscritti a bilancio al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, ed è inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000, la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 2000 faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Il codice di finanza regionale del predetto capitolo 1150 è sostituito dal seguente: 1.1.210.5.01.01.