Art. 77
Rimborso ai comuni per interventi assistenziali
(programma 2.2.1.)
2. I rimborsi saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e dal conto consuntivo per l' anno 1986.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute nell' anno 1986 per l' erogazione di assegni integrativi agli invalidi civili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.