Art. 61
Attivitā inerenti ai campionati del mondo di calcio
<< Udine 90 >>
(programma 3.4.3.)
1. Nel quadro delle finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1988, n. 40, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Societā per la promozione e valorizzazione di attivitā connesse ai Campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine << Udine 90 >>, un finanziamento straordinario per le attivitā di informazione, assistenza e supporto tecnico - logistico da svolgersi da parte della Societā medesima in occasione dei campionati del 1990. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, č istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8361 (2.1.156.2.10.24.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Societā per la promozione e la valorizzazione di attivitā connesse ai campionati mondiali di calcio in Udine << Udine 90 >> per le attivitā di informazione, assistenza e supporto tecnico - logistico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.