Art. 37
Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.