Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 32
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalitā e con le modalitā previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo annuo costante ventennale per la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione e di opere di adeguamento dello stadio << Friuli >> di Udine in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
3. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, č istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributo ventennale al Comune di Udine per dotare lo stadio << Friuli >> di un idoneo impianto di illuminazione e per la realizzazione di opere di adeguamento in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, č istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6134 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste a titolo di concorso nella spesa necessaria a dotare la cittā di uno stadio adeguato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
10. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, č istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
12. Per le finalitā previste dall' articolo 50, decimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
13. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
14. Per le finalitā previste dall' articolo 50, quattordicesimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
15. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.