Art. 22
Piani provinciali di smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
2. Le domande, intese ad ottenere i precitati finanziamenti, devono essere presentate, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell' ambiente, corredate dal relativo preventivo di spesa. I finanziamenti sono concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2397 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione << Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.