Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo X del Titolo II abrogato da art. 30, comma 1, lettera w), L. R. 10/2012
TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1989- 1991
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1989
Art. 16
 
1. Il limite di impegno di lire 332.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, iscritto nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 797 dell' 11 settembre 1978, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, già ridotto di lire 320.225.840 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 7.934.260 a decorrere dall' anno 1989, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1989 al 1997, vengono ridotte di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 23.802.780, suddiviso in ragione di lire 7.934.260 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa complessiva di lire 12.869.209.428, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l' anno 1999 e di lire 44.257.000 per l' anno 2000, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, in relazione all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritta sui capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, viene ridotta di complessive lire 13.156.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1999 e di lire 638.000 per l' anno 2000, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
6. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 3.414.000, suddiviso in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
7. Le riduzioni relative agli anni dal 1992 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18
 Assunzione mutui per l' attuazione di interventi
nel settore delle opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1989, ai sensi dell' articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, appositi mutui di complessive lire 7.000 milioni da destinare all' esecuzione delle seguenti opere acquedottistiche per gli importi singolarmente sottoindicati:
a) realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento per lire 6.077.500.000;
b) realizzazione e completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli per lire 922.500.000.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 2329 (2.1.210.3.08.16.) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.077.500.000 per l' anno 1989;
b) capitolo 2330 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione, la realizzazione ed il completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 922.500.000 per l' anno 1989.

Art. 19
 
1. Alla copertura della spesa di lire 218.740.250.000 - relativa all' anno 1989 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 73.615.500.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II e con l' articolo 83, (lire 145.124.750.000), si provvede:
a) per lire 3.190 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 1.419 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 2841 - lire 229 milioni;
- capitolo 2927 - lire 380 milioni;
- capitolo 6288 - lire 508 milioni;
- capitolo 6290 - lire 63 milioni;
- capitolo 6292 - lire 169 milioni;
- capitolo 6294 - lire 70 milioni;
c) per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - Rubrica n. 28 - Partita n. 1;
d) per le restanti lire 213.131.250.000, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

2. Alla copertura della maggiore spesa di lire 36.426.500.000 per l' anno 1990, prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 74 e 83, si provvede:
a) per lire 1.000 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 30.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 per le somme sottospecificate:
- lire 20.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 3;
- lire 10.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
c) per lire 5.426.500.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).

3. Alla copertura della maggior spesa di lire 18.526.250.000 per l' anno 1991 prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 38, 41, 49, 52, 53, 56, 57, 62, 68, 69, 72, 74 e 83 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 - Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
b) per lire 8.526.250.000 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi per la salvaguardia dell' ambiente
Art. 21
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzata la spesa di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 18.750 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1989.
10. Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni per l' anno 1989.
CAPO II
 Interventi nel settore del territorio
Art. 32
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo annuo costante ventennale per la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione e di opere di adeguamento dello stadio << Friuli >> di Udine in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributo ventennale al Comune di Udine per dotare lo stadio << Friuli >> di un idoneo impianto di illuminazione e per la realizzazione di opere di adeguamento in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6134 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste a titolo di concorso nella spesa necessaria a dotare la città di uno stadio adeguato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
12. Per le finalità previste dall' articolo 50, decimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
13. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
14. Per le finalità previste dall' articolo 50, quattordicesimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
15. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Art. 33
 Impianti sportivi di interesse locale
(programma 2.4.4.)
1. Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1989.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
9. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
13. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nel settore dei servizi sociali
CAPO IV
 Interventi nel settore della cultura
e della formazione professionale
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 230 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo ventennale annuo costante, nella misura del 7% della spesa di lire 1 miliardo, per i lavori di restauro e di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >>, facente parte del compendio del Castello di Udine.
8. A tale fine è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 70 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5443 (2.1.232.5.06.29) con la denominazione - << Contributo ventennale al Comune di Udine per i lavori di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >> e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario di lire 600 milioni. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
13. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
Art. 39
 Istituzione culturali e scientifiche
(programma 2.3.2.)
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989; nella denominazione del precitato capitolo 5240, dopo la locuzione << palazzo del Torso >> è inserita la locuzione << e del palazzo Mangilli >>.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1989.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5221 e 5222 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1980 a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima.
9. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene istituito alla Rubrica n. 19 - Programma 2.3.2. - spese d' investimento categoria 2.4. - sezione VI - il capitolo 5251 (2.1.242.5.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
2 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
CAPO V
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programmi 3.2.2. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 7345 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 7348 per l' importo complessivo di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
CAPO VII
 Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
Art. 54
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 8035 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 8037 per l' importo di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, nel settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
CAPO VIII
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
CAPO IX
 Interventi nel settore dei traffici
CAPO XI
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 74
 Finanziamenti straordinari a Comuni
(programmi 1.4.2. e 0.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3390 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Pordenone per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1989.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Quirino un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3391 (2.1.232.3.08.26.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Quirino per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Pier d' Isonzo un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere di competenza comunale.
6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3392 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Pier d' Isonzo per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Cividale un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi.
8. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3393 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Cividale per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al costituendo << Consorzio parco fluviale dello Stella >>, una sovvenzione di lire 50 milioni nell' anno 1989 per le spese di impianto e di avvio del Consorzio stesso. Tale sovvenzione potrà essere erogata in un' unica soluzione ed in via anticipata, salvo l' obbligo di rendicontazione nei termini che verranno stabiliti nel decreto di concessione.
10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1750 (2.1.154.2.08.29.) con la denominazione << Sovvenzione al << Consorzio parco fluviale dello Stella >> per le spese di impianto e di avvio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1989.
TITOLO III
 UTILIZZAZIONE DI ASSEGNAZIONI STATALI
Art. 79
 Zootecnia
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 810 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 810 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2020.
3. L' onere complessivo di lire 2.430 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al predetto onere di lire 2.430 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 6469 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2020 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. All' onere relativo alle annualità successive al 1991 si fa fronte come segue:
a) alle annualità autorizzate dal 1992 al 2001 con l' assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
b) alle annualità autorizzate dal 2002 al 2020 mediante l' utilizzo parziale, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 148 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1992 sono revocate.
Art. 81
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno quinquennale di lire 2.941 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
2. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.941 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 8.823 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.823 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.941 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità relative agli anni 1992 e 1993 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno quinquennale di lire 575 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
7. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 575 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
8. L' onere complessivo di lire 1.725 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
9. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 1.725 milioni, suddiviso in ragione di lire 575 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Le annualità relative agli anni 1992 e 1993 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno decennale di lire 35 milioni, in relazione all' assegnazione del limite di impegno di pari importo e durata disposta dallo Stato per le medesime finalità.
12. Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
13. L' onere complessivo di lire 105 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Corrispondentemente, per l' acquisizione della correlativa assegnazione, sul capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
15. Le annualità relative agli anni dal 1992 al 1998 saranno iscritte sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 82
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è confermata per il triennio 1989-1991 l' autorizzazione di spesa a fronte degli stanziamenti iscritti a bilancio al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989, ed è inoltre autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000, la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 2000 faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Il codice di finanza regionale del predetto capitolo 1150 è sostituito dal seguente: 1.1.210.5.01.01.
Art. 83
 Edilizia agevolata e convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli artt. 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 26 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 26 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 78 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli artt. 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.750.000 per l' anno 1989;
b) lire 500.000 per l' anno 1990;
c) lire 250.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1998.

6. L' onere complessivo di lire 3.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 87
1. Nell' articolo 5, lettera g), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di lire 50 milioni viene elevato a lire 100 milioni.
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 89
1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, già modificata dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e successivamente dall' articolo 62 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è ulteriormente modificata in quella del 31 marzo 1989.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 91
1. Nel comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, la locuzione << del secondo anno successivo >> viene sostituita con la locuzione << del terzo anno successivo >>.
Art. 92
1. Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze. >>.

Art. 94
1. Nel testo dell' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<< e) favorire l' accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia. >>.