Art. 59
Centri commerciali
(programmi 3.4.1. e 1.5.3.)
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall'
articolo 24 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1989 a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia - SDAG >> - Società per azioni con sede in Gorizia.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3830 (2.1.163.2.09.18) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla SDAG - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria dell' Autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989.