Art. 53
Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.