Legge regionale 01 settembre 1989 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

Art. 8

1. Le domande di proroga del termine di presentazione dei contratti di acquisto, eventualmente inoltrate ai sensi dell' articolo 45, decimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.

2. I contratti d' acquisto presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti dalla concessione dei contributi.