Art. 6
1. Le disposizioni previste dall'
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, siano incorsi nella decadenza dei contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.