Art. 2
1. Per le medesime finalità previste dall' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni costieri, ai loro Consorzi nonché alle Aziende di soggiorno e turismo interessate.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche le iniziative intraprese e/o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legge 13 giugno 1989, n. 227.
3. Tra le iniziative di cui ai precedenti commi devono ricomprendersi anche eventuali attività di carattere promozionale e/o informativo.
Note:
1 Comma 3 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/1990