Art. 5
1. Per il primo impianto e l' organizzazione dell' Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all' allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico - pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Per l' espletamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993