1. Per le esigenze di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico - pratiche espletate ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), per un massimo di 4 unitā, e lettera d) per un massimo di 35 unitā, della
legge regionale 18 maggio 1988, n. 31.