Legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 29/08/1989

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.
Art. 1
 
1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all' allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformità con i principi generali fissati dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154 unità di cui 59 nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.