Art. 6
1. Al fine di sviluppare da parte di imprese boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani assestamentali forestali prescritti dal RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e di consentire l' immissione sul mercato di maggiori volumi, all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna viene demandato il compito di sviluppare i processi di produzione e di utilizzazione del legno anche nelle sue fasi di trasformazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 50/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 42/1995