Legge regionale 07 agosto 1989, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2010

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.
Art. 1
 
1. Allo scopo di perseguire il coordinamento e l' integrazione delle iniziative di cui all' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale si avvale - previa stipula di apposita convenzione - anche dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, per ottenere pareri in ordine alle singole iniziative anzidette ed una valutazione di ordine economico del loro inserimento nel territorio.