Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 9
1.
All'
articolo 155, primo comma, numero 3, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << designati dalle rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << eletti, nel proprio ambito, dal personale regionale medesimo. >>.