Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 9
 
1. All' articolo 155, primo comma, numero 3, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << designati dalle rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << eletti, nel proprio ambito, dal personale regionale medesimo. >>.