Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 27
1.
( ABROGATO )
(1)
2.
La spesa per il personale comandato ai sensi dell'
articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, fa carico all' Amministrazione regionale.
Note:
1
Comma 1 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.