2. All'
articolo 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è aggiunta la seguente frase: << Ai fini dell' applicazione del
comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell'
articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella << B >> allegata alla citata
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. >>.