Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 24
 
2. All' articolo 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è aggiunta la seguente frase: << Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella << B >> allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. >>.