1. In via d' interpretazione autentica dell'
articolo 21 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l' applicazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 della suddetta legge regionale si intende riferita esclusivamente a quelle fasi delle procedure di concorso non ancora espletate alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, mentre non si intendono applicabili a speciali normative regionali vigenti in materia di assunzione di personale per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.