Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 21
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 21 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l' applicazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 della suddetta legge regionale si intende riferita esclusivamente a quelle fasi delle procedure di concorso non ancora espletate alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, mentre non si intendono applicabili a speciali normative regionali vigenti in materia di assunzione di personale per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.