1. All'
articolo 259, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << con i posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e di quelli che si renderanno, di volta in volta, disponibili. >> sono sostituite dalle seguenti << , a partire dal 1 gennaio 1988 con il 20% dei posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili. >>.