Art. 17
3. Ai segretari particolari di cui all'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all'
articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.