Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 17
 
1. Per le esigenze delle segreterie particolari e degli uffici di segreteria di cui agli articoli 17, 198 e 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all' articolo 45, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai segretari particolari di cui all' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.