Art. 15
Norma transitoria
1. Limitatamente all' anno 1989, le domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 marzo.
Art. 16
(Rapporto al Consiglio regionale)
1. Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l'Assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
2 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2008