Art. 10
Servizio di promozione europea
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, sentito il Comitato regionale per l' Europa di cui all' articolo 4, può riconoscere la funzione di << Servizio di promozione europea >> ad enti ed associazioni aventi sede in regione, purché operino con continuità per il progresso dell' integrazione europea.
2. I criteri per il riconoscimento del << Servizio di promozione europea >> sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.