Art. 94
Rideterminazione dell' aliquota dei contributi regionali
sulle operazioni di locazione finanziaria
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di contributo accolte con formale delibera della Giunta regionale entro il 30 novembre 1988.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 96
Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con l' articolo 4, comma 2, con gli articoli 16 e 17, con gli articoli dal 19 al 58, e con gli articoli dal 60 all' 86, pari a lire 624.441.560.000, suddivisa in ragione di lire 194.343.760.000 per l' anno 1989, di lire 172.585.400.000 per l' anno 1990 e di lire 257.512.400.000 per l' anno 1991, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.