Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 22
 Recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.900 milioni per l' anno 1989, lire 3.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.700 milioni per l' anno 1991, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
2. Per gli interventi previsti dall' articolo 13, lettere b), c) e d), e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.100 per l' anno 1989, lire 4.500 milioni per l' anno 1990 e lire 4.300 milioni per l' anno 1991.
3. L' onere complessivo di lire 24.000 milioni previsto dai commi 1 e 2 fa carico al capitolo 3293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE
Art. 25
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
10. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 34/2017
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 33
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono autorizzati a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 500 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e lire 10.000 milioni per l' anno 1991 per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane.
8. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 2447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990
Art. 34
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 750 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
13. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.

14. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
17. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 25/1989
2 Comma 7 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 29/1990
3 Comma 7 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 29/1990
4 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 12, L. R. 13/2000
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 12, L. R. 13/2000
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 52, L. R. 22/2007
7 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 33, lettera b), L. R. 24/2009
8 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 3, L. R. 37/2017
9 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 6, L. R. 37/2017
10 Integrata la disciplina del comma 7 bis da art. 13, comma 6, L. R. 37/2017
CAPO IV
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 37
 Interventi nel settore portuale
e della navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' art. 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 1.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti all' Ente autonomo del Porto di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - riguardanti gli interventi a favore della << zona interscambio merci >> del Porto di Monfalcone - è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989- 1991.
11. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
12. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
13. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO V
 Interventi nel settore del trasporto pubblico e sociale