Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
CAPO III
 Modalità di impiego delle assegnazioni
da parte degli Enti locali
Art. 10
 Ripartizione dei fondi
2. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con il precedente articolo 5, comma 4, è effettuata per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
3. I fondi assegnati ai Comuni con il precedente articolo 6, comma 3, vengono ripartiti per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro - capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore, mentre la residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.
4. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo con il precedente articolo 7, comma 2, viene effettuata in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
5. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni di supporto comprensoriale con il precedente articolo 7, comma 3, viene effettuata tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
7. La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. L' estensione territoriale dei Comuni viene desunta dalle indicazioni del 12 censimento generale della popolazione - 25 ottobre 1981 - contenute nella pubblicazione ufficiale edita dall' Istituto centrale di statistica nell' anno 1983 e denominata: << Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni >> - Volume II - Tomo I - Fascicoli provinciali nn. 30, 31, 32 e 93.