Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Art. 89
 Riduzioni di autorizzazioni di spesa
(programmi 0.6.3., 1.4.1. e 0.5.1.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1989 con l' articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. La spesa complessiva di lire 10.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l' anno 1989, lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene ridotta di complessive lire 6.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1989, lire 4.000 milioni per l' anno 1990 e lire 1.500 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.