Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, č autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, č autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
7. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.