Art. 76
Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.