Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Art. 57
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, č autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.