Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Art. 3
Modifica decorrenza del trasferimento delle funzioni
di cui all' art. 48, comma 2,
della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Le funzioni di cui all'
articolo 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, vengono trasferite alle Province a decorrere dall' 1 gennaio 1989.