1. Per le finalità previste dagli articoli 9, 1 e 2 comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.