Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
Art. 24
Tutela delle risorse idriche (programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 6, 1 comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.