Art. 21
Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall'
articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalitā sottospecificate:
a) lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, e lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per interventi a favore degli IACP;
b) lire 5.300 milioni per l' anno 1991, a favore delle cooperative edilizie a proprietā indivisa ed individuale.
2. L' onere di lire 1.200 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. L' onere di lire 5.300 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.