Art. 17
Ulteriori interventi a favore delle Comunitā montane
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, č autorizzata la spesa complessiva di lire 110 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 70 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.