1. In via di interpretazione autentica si intende che:
a) agli effetti di quanto disposto dall' art. 67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi nell' ambito dei quali - prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della citata legge regionale n. 10 del 1988 - siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1990;
b) agli effetti di quanto disposto dall' art. 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si considerano quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa che - in attuazione del comma 1 del citato art. 66 - non troveranno pił alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, le quote di detti stanziamenti non contemplate dalle deliberazioni di cui alla precedente lettera a).